Dal collaudo alle verifiche, dal ruolo dell’ingegnere abilitato alle norme di riferimento, tutto ciò che occorre sapere su ascensori e montacarichi in questa sintetica guida
Gli ascensori e i montacarichi in servizio privato devono ottenere l’autorizzazione del Comune per la messa in esercizio e quella della Asl per la realizzazione dei controlli periodici per la sicurezza.
L’installatore è responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e della commercializzazione dell’impianto.
Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, è responsabile diretto dell’impianto installato. È tenuto a sottoporlo a regolare manutenzione e a sottoporre l’impianto a verifica periodica ogni due anni.
Campo di applicazione
Il D.P.R. n. 214 del 5 ottobre 2010 (G.U. n. 292/2010) ha modificato il D.P.R. n. 162 del 30 aprile 1999, che recepiva la Direttiva 95/16/CE. Le nuove norme, entrate in vigore il 30 dicembre 2010, si applicano a:
• ascensori in uso permanente negli edifici nonché ai componenti di sicurezza impiegati;
• apparecchi di sollevamento che viaggiano in spazi di percorso definiti anche in assenza di guide rigide.
Sono, invece, esclusi dal campo di applicazione:
– apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;
– ascensori da cantiere;
– impianti a fune, comprese funicolari;
– ascensori progettati e costruiti a fini militari o di ordine pubblico;
– apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;
– ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
– apparecchi di sollevamento scenico per spettacoli e rappresentazioni;
– apparecchi di sollevamento installati nei mezzi di trasporto;
– ascensori di sollevamento collegati a una macchina e destinati esclusivamente all’accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;
– treni a cremagliera;
– scale e marciapiedi mobili.
Collaudo di Ascensori e Montacarichi
Per il collaudo bisogna predisporre la documentazione necessaria che costituisce il fascicolo tecnico dell’impianto. Esso contiene quanto segue:
- relazione tecnica, disegni piante e elevazioni, schemi elettrici e idraulici;
- dichiarazione di conformità alle norme armonizzate;
- analisi dei rischi per la parte non coperta dalle norme armonizzate (conforme alla norma Iso 14798);
- eventuale Certificato Ce di tipo dell’ascensore modello;
- certificati per i componenti di sicurezza;
- dichiarazione di registrazione del paracadute e/o valvola di blocco;
- documentazione tecnica / test report per elementi diversi dai componenti di sicurezza (funi, vetri, porte Rei ecc);
- istruzioni di uso e manutenzione, compreso le istruzioni di emergenza;
- dichiarazione dell’installatore;
- dichiarazione di conformità finale;
- conformità del progetto ai requisiti di prevenzione incendi se l’attività è soggetta a Cpi.
Sopralluogo
Dopo aver esaminato con esito positivo la documentazione del fascicolo tecnico, l’ingegnere, con la collaborazione dell’installatore, svolge il sopralluogo.
Se l’ascensore soddisfa le disposizioni della direttiva, l’installatore fa apporre il suo numero di identificazione a lato della marcatura Ce e redige un attestato di esame Ce. Compila e firma quindi il registro di impianto.
In caso di esito negativo l’installatore deve risolvere le non conformità e richiedere nuovo sopralluogo.
Messa in esercizio
Entro 10 giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell’impianto, il proprietario (o il suo legale rappresentante) deve comunicare l’avvenuto collaudo al Comune competente per territorio.
La comunicazione deve contenere:
- indirizzo dello stabile ove è installato l’impianto;
- velocità, portata, corsa, numero delle fermate e tipo di azionamento;
- nominativo o ragione sociale dell’installatore dell’ascensore o del costruttore del montacarichi;
- copia della dichiarazione di conformità (D.Lgs. n. 17 del 27 gennaio 2010);
- indicazione della ditta abilitata, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell’impianto;
- indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull’impianto che abbia accettato l’incarico.
Il mancato invio della comunicazione comporta il divieto di mettere e mantenere in servizio l’ascensore.
Verifiche periodiche
Una volta messi in esercizio, gli ascensori e i montacarichi vanno sottoposti a verifiche periodiche con cadenza biennale da parte di tecnici laureati in ingegneria muniti di certificato di abilitazione rilasciato dall’Arpa competente o da parte di operatori comunitari con specializzazione equivalente oppure da imprese abilitate.
Le operazioni di verifica periodica consentono di accertare se le parti delle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.
Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell’impianto le suddette operazioni e rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo alla verifica comunicando ove negativo (inidoneità all’uso) l’esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.
Il proprietario o il suo legale rappresentante devono fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le verifiche periodiche dell’impianto.
Le spese per l’effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l’impianto.
Verifica straordinaria
La verifica straordinaria deve essere eseguita dagli stessi organismi abilitati alle verifiche periodiche ai quali il proprietario o il suo legale rappresentante rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l’esito negativo; deve essere effettuata anche dopo modifiche costruttive dell’impianto non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione, quali:
- cambiamento della velocità,
- della portata,
- della corsa,
- del tipo di azionamento, idraulico o elettrico,
- sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali.
La verifica straordinaria è inoltre necessaria in caso di incidenti di notevole entità (anche se non sono seguiti da infortunio); il proprietario ne deve dare immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone immediatamente il fermo dell’impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito positivo.
Manutenzione di ascensori e montacarichi
Per la conservazione dell’impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell’ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione o alla ditta specializzata.
Il manutentore, munito del certificato di abilitazione rilasciato dal prefetto, provvede periodicamente, secondo le esigenze dell’impianto, a verificare:
• il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature;
• lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
infine, è tenuto a svolgere le normali operazioni di pulizia e di lubrificazione delle parti.
Almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori e almeno una volta all’anno per i montacarichi, il manutentore verifica:
- integrità ed efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
- funi, catene e attacchi;
- isolamento dell’impianto elettrico e efficienza dei collegamenti con la terra;
infine annota i risultati di queste verifiche sul libretto.
La norma tecnica per le verifiche di sicurezza
Prima di rimettere in servizio un ascensore dopo aver effettuato delle modifiche, esso deve essere sottoposto a controlli e a prove secondo quanto previsto nella norma En 81-1:1998, appendice E.2 oppure nella norma 81-2:1998, appendice E.2, oppure in regolamenti nazionali.
La norma En 81-80 cataloga vari pericoli e situazioni pericolose, ognuno dei quali è stato analizzato secondo una valutazione del rischio, allo scopo di fornire azioni correttive che migliorino la sicurezza di ascensori e montacarichi attraverso l’applicazione e la verifica di azioni correttive graduali e selettive per eliminare i rischi secondo la loro frequenza e gravità.
La norma può essere usata come linea guida dagli installatori e dai manutentori per informare i proprietari sul livello di sicurezza dei loro impianti.
Quando si identifica una situazione pericolosa che non è coperta dalla norma è necessario fare una valutazione del rischio basata sulla norma Iso/Ts 14798.
Se gli ascensori esistenti devono essere usati anche da persone disabili devono essere tenuti in considerazione i requisiti della En 81-70.
Ascensori e montacarichi in servizio pubblico
Per gli ascensori in servizio pubblico le disposizioni e le procedure inerenti all’apertura, all’esercizio, alla manutenzione, nonché alle verifiche e prove periodiche per il funzionamento in sicurezza sono disciplinate dal D.M. 9 marzo 2015 (G.U. n. 61 del 14 marzo 2015), che abroga il D.M. 11 gennaio 2010.
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