Gazebo, Tettoie, Tende, Pergolati e Porticati: tutti i Permessi Necessari

Pergolati

Sulla questione glossario unico e giurisprudenza sono concordi: dipende dalle dimensioni e dall’utilizzo. Ma sono necessarie alcune valutazioni che, caso per caso, liberino il campo dai tanti dubbi.

Non è sempre facile individuare con esattezza i titoli abilitativi necessari per realizzare un gazebo, un pergolato, una tettoia o per installare una tenda. Spesso per caratteristiche, dimensioni e materiali utilizzati, non si riesce a determinare la differenza tra le varie tipologie di schermature e coperture.

Tutto ciò ha una conseguenza inevitabile: finire davanti al giudice e vedersi costretti, in molti casi, a rimuovere pergolati e tettoie, pagando anche una sanzione salatissima.

Per orientarsi è utile ripercorrere alcune pronunce della giurisprudenza. In generale, i giudici tendono a considerare, oltre alle caratteristiche costruttive, il tempo di utilizzo dell’opera per capire se è destinata a un uso stagionale o permanente. È questo elemento che determina la procedura per la realizzazione e i permessi da richiedere.

Pergolati

Gazebo, precari o permanenti?

Con la sentenza 556/2018, il Tar della Toscana ha affermato che i gazebo non precari, ma destinati a soddisfare esigenze permanenti, devono essere considerati manufatti in grado di alterare lo stato dei luoghi e aumentare il carico urbanistico. Per questa tipologia di opere è necessario il permesso di costruire. In caso contrario, si tratta di un intervento di edilizia libera per il quale solitamente non è richiesta neanche l’autorizzazione paesaggistica.

Pergolati, edilizia libera o permessi?

Secondo la giurisprudenza, il pergolato è una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore, realizzata con materiali leggeri, senza fondazioni, di modeste dimensioni e di facile rimozione, la cui finalità è quella di creare ombra mediante piante rampicanti o teli cui offrono sostegno. In questi casi, il pergolato può essere installato in regime di edilizia libera.

Pergolati

Tettoia, necessario il permesso di costruire

È ormai pacifico che per la realizzazione di una tettoia sia necessario il permesso di costruire. La tettoia ha un carattere stabile e fisso. Può essere utilizzata come riparo e aumenta l’abitabilità dell’immobile. La sua consistenza produce un impatto visivo maggiore rispetto ad altre strutture, come gazebo e pergolati. Molti contenziosi nascono proprio per la volontà di far passare le tettoie come pergolati per non dover richiedere il permesso di costruire.

La tettoia costruita su un condominio deve rispettare requisiti precisi, anche se dispone dell’autorizzazione dal Comune. Non deve:

  • pregiudicare la stabilità dell’edificio;
  • pregiudicare il decoro architettonico dell’edificio;
  • violare le norme sulle distanze minime.

La distanza minima tra tettoie è di tre metri, calcolati:
a) se le tettoie sono abusive, dai muri delle case cui le tettoie sono ancorate;
b) se le tettoie sono regolarmente autorizzate, dall’ultimo centimetro delle tettoie.

 

Tende, come riconoscerle?

In qualche caso i giudici hanno dovuto spiegare la differenza tra tenda e pergolato. Per il Tar della Toscana (sentenza 486/2018), la tenda, a prescindere dalle dimensioni, dagli elementi che la compongono e dalle tecniche utilizzate per l’installazione, serve a migliorare la fruibilità di uno spazio già esistente, come ad esempio un balcone o una parte di giardino. L’installazione delle tende rientra sempre tra gli interventi di edilizia libera. Cosa che invece non può dirsi dei pergolati, per i quali vanno valutate dimensioni e tempi di utilizzo.

Pergolati

Porticati, sono sempre pertinenze?

Anche in questo caso, la risposta è determinata dalle dimensioni e dall’utilizzo che se ne intende fare. Il Tar della Calabria, con la sentenza 887/2018, ha ribadito che ciò che caratterizza una costruzione precaria non sono i materiali impiegati o il tipo di fissaggio a terra, ma l’uso cui è destinata. Per potersi qualificare come pertinenza, il portico non deve avere dimensioni rilevanti rispetto alla costruzione principale, tali da aumentare il carico urbanistico.

 

E la veranda?

Realizzabile su balconi, terrazzi, attici o giardini, la veranda è caratterizzata da ampie superfici vetrate che all’occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro. Per questo la veranda, dal punto di vista edilizio, determina un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma e necessita quindi del permesso di costruire. A tale proposito deve essere ricordato che nell’Intesa sottoscritta il 20 ottobre 2016, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la veranda è stata definita (nell’Allegato A) “Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili”.

Glossario unico: i dubbi su pergolati e tettoie non sono scomparsi

Il Glossario unico (DM 2 marzo 2018) è stato adottato per dare attuazione al Decreto “Scia” (D.lgs. 222/2016), che si è prefissato l’obiettivo di riordinare la materia dei titoli abilitativi per creare condizioni omogenee su tutto il territorio nazionale.

Il glossario approvato riguarda solo gli interventi di edilizia libera (come pergolati, tettoie e verande), ma a breve dovrebbero arrivare anche quelli relativi agli altri titoli abilitativi.

L’approvazione del glossario, però, non ha ridotto i contenziosi. Tornando all’esempio classico dei pergolati, il Consiglio di Stato ha sottolineato che le indicazioni contenute nel glossario per capire se si è in presenza di un intervento di edilizia libera (limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo) sono in realtà generiche, vaghe e non quantificabili oggettivamente. è necessario quindi fare delle valutazioni caso per caso.

Pergolati

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