Vuoi acquistare o installare un condizionatore? Ecco una sintetica guida per installare il condizionatore e operare una corretta manutenzione.
Che cos’è e a cosa serve il condizionatore?
Il condizionatore d’aria è un’utilissima macchina in grado di generare aria calda o fredda: esso viene messo in circolazione al fine di aumentare o abbassare la temperatura di uno specifico ambiente. In termini molto sintetici, si può dire che il climatizzatore è costituito da un compressore che ha lo scopo di aumentare la pressione di gas e della temperatura e da un condensatore che serve a trasformare il gas in forma liquida e, successivamente, a disperderlo nell’ambiente.
Con il passare del tempo i condizionatori si sono evoluti, diventando anche notevolmente meno dispendiosi. Il mercato, negli ultimi tempi, ha proposto climatizzatori multisplit, che offrono la possibilità di collegare unità refrigeranti (split) a un solo motore che ne supporti più di uno senza alcuna difficoltà.
Il sistema di climatizzazione multisplit è un’innovazione che garantisce alte prestazioni e affidabilità. In commercio è possibile trovare unità esterne che possono supportare da 2 fino a 9 split da dislocare in ogni stanza e ottenere una temperatura uniforme in tutti gli ambienti di casa tua. Ciascuna unità interna dispone di un proprio sistema di regolazione e si accende e si spegne in maniera indipendente.
Alcuni modelli di climatizzatori presentano unità esterne dotate di un design elegante e accattivante, in modo da non compromettere l’aspetto estetico di edifici o di zone dallo spiccato interesse storico o paesaggistico.
Le modalità di montaggio di un climatizzatore multisplit sono molto simili a quelle per il climatizzatore monosplit. Se disponi di un’ampia terrazza, sarà opportuno collocare su di essa l’unità esterna: da qui partono tutte le diramazioni verso i diversi split, collegati contemporaneamente all’alimentazione; le linee delle tubazioni si affiancano ai cavi per l’alimentazione.
Prima di montarlo, però, devi conoscere la normativa che regola la sua installazione.
La normativa vigente
Prendiamo adesso in considerazione la normativa vigente da tenere in considerazione nel momento in cui si vuole installare il condizionatore.
Occorre ottenere un permesso o un’autorizzazione per installare il condizionatore in ambito domestico? In linea di massima la risposta è no, anche grazie alle disposizioni di liberalizzazione dell’attività edilizia contenute nel Decreto Sblocca Italia n. 133/2014 che prevedono che l’installazione (o la sostituzione) di apparecchi per la climatizzazione e il condizionamento degli ambienti domestici rientri nelle attività di manutenzione ordinaria: esse, pertanto, non devono essere comunicate al comune di appartenenza.
Questo vale, però, solo quando non esistano vincoli o disposizioni particolari fissate dal Regolamento Edilizio Comunale, per esempio, nelle aree del centro storico nell’eventualità che l’apparecchio disponga di un’unità esterna. In questi casi è sempre opportuno interpellare l’ufficio tecnico comunale, per sincerarsi dell’esistenza o meno di procedure particolari in vigore.
Altro caso in cui occorre porre particolare attenzione prima di installare il condizionatore con unità esterna è l’esistenza di un vincolo paesaggistico, in cui potrebbe essere necessario anche il rilascio di un nullaosta da parte della Soprintendenza ai beni culturali. Una sentenza della Corte di Cassazione ha recentemente sottolineato che l’installazione di tali impianti da parte di un esercizio commerciale in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico genera responsabilità penale per violazione del d.lgs. 42/2004 (alterazione estetica) e del TU edilizia (articolo 44) qualora violi un regolamento locale.
Oltretutto, non tutti i climatizzatori monosplit o multisplit sono installabili in ambito domestico senza permessi: la potenza massima ammissibile è quella di 12 kW (pompe di calore aria aria di PTU nominale inferiore a 12 kW).
Nell’agosto scorso il TAR del Lazio ha decretato − con la Sentenza n. 10826/2015 riguardante l’installazione di unità esterne di un climatizzatore senza SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), che ha confermato la sanzione amministrativa inflitta dal Comune di Civitavecchia − una multa di 516 euro al proprietario di una galleria d’arte in possesso di due apparecchiature esterne sul fabbricato. Il TAR ha stabilito anche che è irrilevante se il soggetto sanzionato abbia già trovato il climatizzatore montato nell’immobile acquisito successivamente, poiché aveva comunque il dovere di adottare ogni iniziativa necessaria a ripristinare la perpetrata violazione.
Per il TAR, come già per il Consiglio di Stato (nr. 4744/2008), i climatizzatori rappresentano impianti tecnologici e pertanto, qualora siano collocati all’esterno dei fabbricati, rientrano tra gli interventi edilizi soggetti a SCIA anche dopo il Decreto Sblocca Italia n. 133/2014 che esclude la SCIA solo nel caso di “edilizia libera”, ovvero per gli “interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW”.
Con o senza titolo abilitativo infatti l’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 prevede che i condizionatori siano sempre conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, relative all’efficienza energetica e alle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004).
Da non tralasciare, inoltre, la questione legata al rumore prodotto perché, come stabilito dalla recente sentenza della Cassazione n. 7912/2015, se le emissioni del condizionatore superano la normale tollerabilità possono comportare sia sanzioni amministrative sia penali.
A questa normativa, si aggiungono le regole imposte quest’anno.
Ad oggi ci sono molte offerte per risparmiare sul prezzo dei condizionatori; tuttavia, ad esso bisogna aggiungere il costo di installazione. Per risparmiare sul montaggio di un condizionatore in molti scelgono di installarlo da soli, oppure chiamano un amico che pur non essendo un professionista del settore è in grado di farlo.
Questa pratica però è sbagliatissima!
Il regolamento inaugurato nel 2016 per i condizionatori prevede che solo gli operatori specializzati possano montare l’impianto. Chi non rispetta il regolamento e sceglie un montaggio fai da te per il condizionatore rischia una multa che va dai 500 ai 6 mila euro.
Questo nuovo regolamento non riguarda solo i condizionatori, ma anche le pompe di calore, le apparecchiature antincendio, le celle frigorifere dei camion, tutti sistemi che devono essere installati obbligatoriamente da un operatore specializzato.
Ma perché è obbligatorio far montare il condizionatore a personale tecnico specializzato? Il nuovo regolamento è entrato in vigore per ridurre il rischio di emissione dei gas fluorurati (F-gas).
Questi, pur non avendo nessun effetto sullo strato di ozono, presentano un potenziale elevato di riscaldamento globale. Per questo motivo il Parlamento europeo ha dettato alcune regole il cui obiettivo è ridurre il rischio di emissione degli F-gas tramite una corretta gestione dei dispositivi che li utilizzano.
Il nuovo regolamento per i condizionatori introduce degli obblighi a cui devono sottostare tutti i rivenditori. Nello specifico, chi vende un climatizzatore o qualsiasi altro dispositivo non ermeticamente sigillato che contiene F-gas, deve:
− avere un registro di vendita in cui annota i dati relativi alla quantità e alla tipologia di F-gas venduti;
− vendere questi gas solo alle aziende che hanno la certificazione o l’attestazione idonea;
− vendere i dispositivi pre-caricati con gas fluorurati (non ermeticamente sigillati) solo a chi dimostra che l’installazione verrà fatta da un’impresa o da un operatore specializzato;
− anche se l’acquisto avviene a opera di imprese che solitamente eseguono attività di manutenzione o installazione di dispositivi con F-gas, è obbligatorio che queste dimostrino di essere in possesso della certificazione specificata dal DPR 43/12.
Quindi, è vietato vendere un condizionatore a un privato se questo non dimostra che l’impianto verrà installato da un operatore specializzato.
Come dimostrarlo? Quando andrete ad acquistare un condizionatore (sia in un centro commerciale ma anche online) dovete presentare un’autocertificazione in cui specificherete il nome della ditta o dell’operatore specializzato a cui verrà affidato il montaggio.
Oltre alle norme per il montaggio, ci sono anche quelle per la manutenzione di un impianto di climatizzazione. Infatti, il regolamento prevede che:
− ogni condizionatore (con potenza maggiore o uguale a 12 kW) deve avere una propria carta d’identità, che può essere rilasciata solo da manutentori o installatori autorizzati a operare sugli impianti; − questi, inoltre, hanno l’obbligo di trasmettere il rapporto di efficienza energetica all’ente locale che aggiorna il catasto;
− periodicamente, su ogni impianto devono essere eseguite delle manutenzioni a opera del personale qualificato.
Nel dettaglio, ecco una tabella che specifica le scadenze entro cui è obbligatorio effettuare le attività di manutenzione sull’impianto:
Quantità di F-Gas Controlli Controlli con sistema di rilevazione perdite
3 kg o più 12 mesi 24 mesi
30 kg o più 6 mesi 12 mesi
300 kg o più 3 mesi 6 mesi
Inoltre, è obbligatorio rispettare le regole per il rifornimento con gas al momento della riparazione e quelle per lo smaltimento dei gas residui.
Gli enti locali possono svolgere controlli a campione su qualsiasi impianto di climatizzazione, al fine di verificarne l’efficienza energetica e la regolarità delle manutenzioni. Nel caso in cui venga rilevata qualche irregolarità verrà fatta una multa al responsabile dell’impianto, cioè a chi utilizza il condizionatore.
Le multe, come detto, sono molto salate. Peraltro, un tecnico, che non effettua i controlli in conformità con la normativa in vigore, rischia una multa che va dai 1.000 ai 6.000 euro.
Per concludere, andiamo a definire chi sono gli operatori specializzati, quindi coloro che possono montare un impianto di climatizzazione e rilasciare la dichiarazione di conformità dell’impianto. Essi devono rispettare i seguenti requisiti:
− lettera C della nuova 46/90 del 2007;
− iscrizione al Registro Telematico Nazionale delle persone e/o imprese certificate (secondo il DPR n°43 del 27 gennaio 2012);
− qualifica Fonti energia rinnovabili (FER).
Le detrazioni fiscali per chi deve installare il condizionatore
È opportuno ricordare, infine, che sono molte le detrazioni fiscali per chi acquista un condizionatore. Essa sono individuabili tra quelle destinate alle ristrutturazioni edilizie.
A seguito dei chiarimenti forniti con la circolare 3/E del 2 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova versione, aggiornata a marzo 2016, della guida alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie.
Le novità principali rispetto alla versione precedente (aggiornata a gennaio 2016) riguardano i cosiddetti condomini minimi: la nuova guida ricorda che il pagamento degli interventi incentivati deve essere sempre effettuato mediante l’apposito bonifico bancario/postale (sul quale è operata la ritenuta d’acconto da parte della banca o della Posta).
In assenza del codice fiscale del condominio, i singoli contribuenti possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute riportando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico.
Di recente l’Agenzia ha fatto chiarezza sulla cumulabilità tra detrazioni fiscali del 50% e del 65% e altri incentivi, quali quelli regionali.
Le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni, lo ricordiamo, incentivano tutti gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro; si ha diritto allo sgravio per accorpamenti di locali, allargamento o nuova realizzazione di porte, finestre, lucernari, rimozione di barriere architettoniche o rifacimento scalini, installazioni di antifurti, citofoni, inferriate, cancelli, montascale, montacarichi, ascensori, di stufe, caldaie, condizionatori, impianti fotovoltaici con o senza batteria, realizzazione ex-novo di box auto o garage, impianti elettrici e idrici, scarichi, canne fumarie, grondaie, ritinteggiatura o rifacimento della facciata, marciapiedi e pavimentazioni esterne, serramenti e saracinesche, trasformazione di un balcone in veranda, opere finalizzate alla sicurezza statica e antisismica, rifacimento del tetto e molti altri interventi ancora altri ancora.
Ne può beneficiare chi paga l’Irpef, ossia le persone fisiche. Possono goderne non solo i proprietari ma anche i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi − ad esempio i singoli inquilini − a patto che ne sostengano le spese.
Può chiedere la detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture, anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione. Le società e gli imprenditori individuali ne hanno diritto solo per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce.
In caso di vendita, il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente dell’immobile, se persona fisica. In assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente.
Può essere portato in detrazione su 10 anni, tramite quote di pari importo, il 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 96 mila euro per edificio (cioè il 50% di una spesa di 192 mila euro). Non è cumulabile − per i medesimi interventi – con la detrazione del 65% per l’efficienza energetica. Sono detraibili tutte le spese concernenti i lavori, anche quelle di progetto e amministrative.
La guida di Easy Service Solutions sull’installazione e la manutenzione di condizionatori termina qui. Discutine con noi le molteplici implicazioni e continua a seguire il nostro blog nelle prossime settimane per interessantissimi aggiornamenti.
Che distanza bisogna rispettare nei confronti di una proprietà adiacente o dirimpettaia?
Dipende da comune a comune.
che obblighi si hanno se il condizionatore ha meno di 12 kw?
bisogna farsi rilasciare il libretto?
ogni quanto va aggiornato??
grazie
Buongiorno,
grazie per la risposta.
Trova tutte le informazioni sul sito del MISE:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2030344:modelli-di-libretto-di-impianto-per-la-climatizzazione-e-di-rapporto-di-efficienza-energetica
Cordiali saluti